E’ consentito o meno dalla legge installare una parabola sul proprio balcone o, in alternativa, sul tetto del condominio? Proviamo a fare chiarezza sulla difficile questione.
Chi non ha un abbonamento alla tv satellitare? Gli italiani, popolo d’indefessi seguaci della tv, utilizzano spesso la parabola per ricevere il segnale. Altrimenti, addio programma preferito.
Fino a quando la parabola in questione è presente in un terreno privato non sembrano esserci particolari difficoltà; si pensi ad una casa in campagna, ad un’abitazione mono famigliare, alla classica villetta borghese. La situazione cambia e cambia parecchio quando invece si abita in un condominio.
Qual è la differenza tra antenna e parabola? Molti li utilizzano come sinonimi; tuttavia cambia radicalmente la qualità del segnale. Le antenne tv utilizzando onde radio speciali emesse dalle diverse stazioni della televisione. La tipologia di onde e la portata del segnale è correlata all’antenna in sé. La parabola invece percepisce le onde radio dei satelliti; pertanto le emittenti dirigono i segnali nell’orbita della Terra, il satellite li riceve e li ritrasmette alle parabole. Nel secondo caso la ricezione è molto più sicura, efficiente e potente.
Per quanto concerne il processo d’installazione, questo consta solitamente nell’utilizzo di ganci e bulloni con cui fissare il braccio e orientarlo nella direzione desiderata. Non si tratta di un processo particolarmente complesso, sebbene richieda un po’ di sana manualità.
Parabola sì o no? Cosa dice la legge
In simili questioni il nostro consiglio è quello usuale; ovvero rivolgersi ad un esperto che sappia indirizzarvi correttamente. Non è certo il caso di rischiare diatribe giudiziarie e multe, perché avete letto su quel sito, su quel dato giornale che eravate autorizzati.
Teoricamente ogni unità condominiale è libera di installare un’antenna parabolica tanto sul balcone, quanto sul tetto del condominio; non serve né l’autorizzazione dell’assemblea di condominio, né dell’amministratore.
Non è possibile invece installarla quando lo vieta, in maniera chiara ed inequivocabile, il regolamento condominiale; quando l’installazione ‘danneggia’ la bellezza dell’edificio (attenzione, or dunque, se abitate in una zona storica); quando impedisce, ad un’altra unità condominiale, il diritto di installare la propria parabola. Nel caso della questione della bellezza architettonica occorre riferirsi agli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile; in generale si tratta di una quesitone tradizionalmente molto complessa. In ogni caso il primo riferimento deve sempre essere il regolamento condominiale; le usanze locali, se così vogliamo definirle.